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Con l’ordinanza n. 5760/2026, depositata il 13 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del ravvedimento operoso parziale e l’ambito applicativo delle presunzioni IVA sulle differenze inventariali. Secondo i giudici, il ravvedimento parziale è ammesso solo nei casi previsti dall’articolo 13-bis del d.lgs. n. 472/1997, cioè quando il versamento dell’imposta avviene in modo frazionato, purché per ogni quota siano corrisposti anche interessi e sanzione ridotta. Non è invece configurabile se restano violazioni autonome non sanate, come l’omesso pagamento della sanzione o una maggiore IVA ancora dovuta. La Cassazione ha inoltre ribadito che, ai fini dell’accertamento IVA, le presunzioni di cessione e acquisto previste dal DPR n. 441/1997 operano anche senza inventario fisico, quando le differenze emergono dal raffronto tra rimanenze contabilizzate e documentazione obbligatoria d’impresa. La causa è stata rinviata al giudice di merito per nuovo esame.