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Scaduto il 16 marzo 2026 il termine per l’invio delle CU relative a redditi di lavoro dipendente, autonomo occasionale e redditi diversi, restano aperte altre scadenze: 30 aprile 2026 per autonomi abituali e provvigioni continuative, 31 ottobre per CU con soli redditi esenti o non dichiarabili nella precompilata. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, si applica una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, fino a 50.000 euro per sostituto d’imposta. Se però la CU corretta viene trasmessa entro 60 giorni, la sanzione scende a un terzo, cioè 33,33 euro, con tetto massimo di 20.000 euro. Nessuna sanzione è dovuta se l’errore viene corretto entro 5 giorni dalla scadenza. Sono considerate tempestive anche le CU inviate nei termini ma scartate, se ritrasmesse entro 5 giorni. L’Agenzia ammette inoltre il ravvedimento operoso, consentendo di ridurre ulteriormente le sanzioni applicabili.