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Il 31 marzo 2026 scade il termine per ripresentare il modello EAS da parte degli enti associativi che, nel corso del 2025, hanno registrato variazioni rilevanti nei dati già comunicati all’Agenzia delle Entrate. L’adempimento serve a mantenere il regime di non imponibilità fiscale previsto per quote, contributi e corrispettivi associativi, ma non riguarda tutti gli enti né qualsiasi modifica intervenuta. L’Agenzia chiarisce infatti che il nuovo invio è richiesto solo in presenza di specifiche variazioni fiscalmente significative, mentre restano escluse le semplici modifiche anagrafiche già comunicate con i modelli AA5/6 o AA7/10, oltre ad alcune variazioni quantitative non rilevanti. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. In caso di omissione o ritardo, resta possibile sanare la posizione con la remissione in bonis, presentando il modello e versando la sanzione di 250 euro con codice tributo 8114 entro la prima dichiarazione utile.