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Con la sentenza n. 2823 del 9 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha chiarito che la notifica diretta degli atti tributari da parte dell’agente della riscossione non richiede l’invio di una seconda raccomandata informativa. La decisione ribadisce la natura speciale dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973, che consente la notifica delle cartelle mediante raccomandata con avviso di ricevimento, distinguendola dalle forme ordinarie previste dall’articolo 60 del Dpr n. 600/1973 e dall’articolo 140 c.p.c. Secondo la Corte, in questi casi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/1982 per gli atti giudiziari. La notifica si perfeziona quindi con la consegna risultante dall’avviso di ricevimento. La pronuncia conferma inoltre che eventuali contestazioni documentali devono essere formulate in modo specifico, chiaro e circostanziato, non essendo ammissibili contestazioni generiche o disconoscimenti indistinti delle copie prodotte dall’Amministrazione.