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La risposta n. 88/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito IVA maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con debiti relativi ad altre imposte dei singoli partecipanti, neppure attraverso il consolidato fiscale. Il punto centrale è la soggettività autonoma del Gruppo IVA, che, una volta costituito, diventa un distinto soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con propria posizione fiscale, propri diritti e propri obblighi. Proprio questa separazione impedisce la compensazione orizzontale tra crediti del Gruppo e debiti tributari delle società aderenti. L’Agenzia esclude quindi che l’eccedenza IVA annuale possa essere trasferita al consolidato per abbattere IRES o altri debiti dei partecipanti. Restano però aperte tre strade: il riporto del credito in detrazione nell’anno successivo, la richiesta di rimborso, ove spettante, oppure la cessione del credito chiesto a rimborso, anche ai partecipanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente.