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Con la risposta n. 95 del 1° aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il costo del personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato è deducibile ai fini IRAP anche se l’attività lavorativa viene svolta all’estero, purché non esista una stabile organizzazione estera. Il caso riguarda una società residente che opera fuori dall’Italia senza sedi o branch estere. In assenza di stabile organizzazione, infatti, l’intero valore della produzione netta resta imponibile in Italia e non si applicano i criteri di ripartizione territoriale previsti dal decreto IRAP. In questo quadro, trova applicazione l’articolo 11, comma 4-octies, del D.lgs. n. 446/1997, che consente la deduzione generale del costo del lavoro a tempo indeterminato. Secondo l’Agenzia, il luogo in cui viene resa la prestazione non assume rilievo autonomo, purché il costo sia inerente all’attività produttiva imponibile del soggetto residente.