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Con l’ordinanza n. 8031 del 1° aprile 2026 la Corte di cassazione ribadisce un principio di rilievo negli accertamenti tributari: se l’accesso dei verificatori avviene in locali adibiti, anche promiscuamente, ad abitazione e attività d’impresa senza l’autorizzazione prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, i documenti acquisiti non sono utilizzabili. La Suprema Corte richiama così la tutela costituzionale dell’inviolabilità del domicilio sancita dall’art. 14 Cost., chiarendo che né il consenso del contribuente né la consegna spontanea della documentazione possono sanare il vizio.
La vicenda nasce da una verifica della Guardia di finanza eseguita nell’abitazione del contribuente, da cui erano scaturiti tre avvisi di accertamento Irpef. La Cassazione censura la sentenza d’appello e rinvia al giudice di merito, che dovrà prima accertare la natura dei locali e poi verificare la correttezza dell’autorizzazione. Il rispetto delle garanzie formali resta dunque condizione essenziale di legittimità dell’accertamento.