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Per le società soggette a revisione legale obbligatoria oggi convivono due procedure per la correzione degli errori contabili. La prima riforma, introdotta dal Dl 73/2022, aveva riconosciuto rilevanza fiscale alle correzioni effettuate secondo i principi contabili nell’anno di imputazione, evitando variazioni fiscali e dichiarazioni integrative per i soggetti in derivazione rafforzata. Successivamente, la legge 197/2023 ha ristretto la platea ai soggetti con bilancio sottoposto a revisione, anche volontaria, nell’esercizio in cui l’errore viene corretto. Infine, il Dlgs 192/2025 ha ulteriormente limitato il regime: dal 2025 esso vale solo per errori contabili non rilevanti, per soggetti con revisione obbligatoria, se la correzione avviene entro l’approvazione del bilancio successivo e prima di controlli fiscali formalmente noti. In tutti gli altri casi, anche per società con revisione obbligatoria, resta applicabile la procedura tradizionale: neutralizzazione della rettifica nel bilancio e invio di dichiarazioni integrative.