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Con la sentenza n. 9241/2026 la Cassazione ha chiarito che, in caso di accesso domiciliare fiscale autorizzato ai sensi dell’articolo 52 del d.P.R. 633/1972, il giudice tributario deve verificare non solo l’esistenza formale del decreto del pubblico ministero, ma anche la concretezza e rilevanza giuridica dei gravi indizi posti a suo fondamento. Nel caso esaminato, l’autorizzazione si basava sulla partecipazione del contribuente a un progetto antievasione nel settore edilizio e sulla ricezione di due bonifici non dichiarati ai fini IVA. Tuttavia, tali elementi sono stati ritenuti insufficienti, poiché il contribuente operava nel regime dei minimi, che esonera dagli obblighi IVA. La Corte ha inoltre ribadito che, se la motivazione è per relationem, l’Amministrazione deve produrre anche l’atto richiamato. In mancanza di un’autorizzazione adeguatamente motivata, la documentazione acquisita è inutilizzabile e l’accertamento fiscale fondato su di essa deve essere annullato.