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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10381/2026, ha stabilito che il ricorso per Cassazione notificato all’ex liquidatore o all’ex legale rappresentante di una società cancellata dal registro delle imprese è inammissibile se proposto oltre cinque anni dalla richiesta di cancellazione. L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 prevede infatti una sopravvivenza solo temporanea della società estinta, limitata ai rapporti fiscali e processuali pendenti con l’Amministrazione finanziaria e gli enti della riscossione. Entro questo termine la società mantiene una capacità processuale eccezionale e l’ex liquidatore conserva i poteri rappresentativi necessari. Decorso il quinquennio, però, viene meno ogni legittimazione processuale: la società è definitivamente estinta anche sul piano processuale e non può operare il principio di ultrattività del mandato alla lite. Nel caso esaminato, il ricorso era stato notificato dopo la scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge.