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Con il Messaggio n. 1343/2026, l’INPS ha chiarito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di assunzioni per sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. La modifica all’art. 4 del D.lgs. 151/2001 consente di prolungare il rapporto di lavoro del sostituto anche dopo il rientro del dipendente assente, per garantire un periodo di affiancamento utile al reinserimento graduale e alla continuità organizzativa. L’Istituto precisa che, dal 1° gennaio 2026, anche questa fase successiva al rientro rientra nello sgravio contributivo del 50%, previsto per i datori di lavoro con meno di venti dipendenti e per le aziende con lavoratrici autonome, purché siano rispettati i requisiti di legge. L’agevolazione resta applicabile entro il limite temporale del primo anno di vita del figlio, o nei corrispondenti termini per adozione, affidamento e sostituzione di autonome, con gestione tramite codice “9R”.