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Nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026 cambiano le modalità di indicazione degli interessi passivi su mutui e prestiti, a seguito dell’introduzione dell’art. 16-ter del TUIR, operativo dal 1° gennaio 2025. La norma ridetermina le detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, tenendo conto anche del numero di figli fiscalmente a carico. Restano esclusi dal nuovo riordino gli interessi relativi a mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024. La novità operativa principale riguarda l’introduzione di codici distinti in base alla data di stipula: fino al 2021, dal 2022 al 2024 e dal 2025. I codici variano per mutui agrari, acquisto dell’abitazione principale e costruzione o ristrutturazione della stessa. La corretta indicazione nei righi E7, E8-E10 del 730 e RP7, RP8-RP13 di REDDITI PF è essenziale per applicare la detrazione spettante.