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Il visto di conformità “leggero” richiede controlli formali e documentali, basati sulla corrispondenza tra dati dichiarati, documentazione e risultanze contabili. Secondo l’art. 35 della legge n. 241/1997 e il DM n. 164/1999, il professionista deve verificare la regolare tenuta della contabilità e il riscontro tra dichiarazione e documenti probatori, senza svolgere valutazioni sostanziali di merito. L’ordinanza Cass. n. 8845/2026, invece, afferma che il visto implicherebbe anche una verifica effettiva del dato dichiarato, richiamando la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. Tale impostazione appare in contrasto con normativa e prassi dell’Agenzia delle Entrate, che ha sempre ricondotto il visto leggero ai controlli automatizzati e formali, escludendo valutazioni di merito. La diligenza professionale resta necessaria, ma non può trasformare un controllo cartolare in un accertamento sostanziale.