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La territorialità IVA dei corsi di formazione dipende dalla natura del committente, dalla modalità di erogazione e dalla qualificazione del servizio. Nei rapporti B2B si applica, in generale, la regola del luogo del committente, mentre nei rapporti B2C quella del luogo del prestatore, salvo deroghe. Per i corsi in presenza occorre distinguere tra servizio formativo e accesso a una manifestazione educativa: nel primo caso rileva la regola ordinaria, nel secondo il luogo di svolgimento dell’evento. Per i corsi online è decisiva la distinzione tra webinar live, con intervento umano significativo, e contenuti digitali automatizzati. Le lezioni interattive non sono servizi elettronici, mentre i corsi on demand possono esserlo. Dal 2025, i servizi educativi B2C trasmessi in streaming o virtualmente disponibili rilevano nel Paese del consumatore, ma senza applicare automaticamente la soglia di 10.000 euro prevista per i servizi elettronici.