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Il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 febbraio 2026, ha confermato che gli influencer possono essere considerati lavoratori dello spettacolo quando realizzano contenuti pubblicitari per conto di brand. La decisione distingue tra contenuti spontanei, pubblicati sui profili personali, e contenuti ADV, creati dietro compenso, con finalità promozionali e secondo accordi contrattuali. In quest’ultimo caso, la pubblicazione sui social viene letta come forma evoluta di spettacolo, destinata a un pubblico digitale. Il giudice ha inoltre individuato nell’agenzia il soggetto tenuto al versamento dei contributi, poiché gestiva i rapporti con i brand, incassava i corrispettivi e remunerava i creator, spesso in regime di esclusiva. Respinte anche le contestazioni su prova, conteggi e prescrizione. La sentenza conferma l’adattamento delle categorie giuridiche tradizionali alle nuove forme di comunicazione commerciale online.