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Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi possono essere utilizzate come elementi presuntivi, anche a favore del contribuente, ma non bastano da sole a provare l’evasione o a fondare la pretesa fiscale. La giurisprudenza distingue infatti tra prova testimoniale vera e propria, ancora soggetta a limiti, e dichiarazioni documentali di terzi, ammissibili ma dotate di valore soltanto indiziario. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4135 del 24 febbraio 2026, ha ribadito che tali dichiarazioni devono inserirsi in un quadro probatorio più ampio e trovare riscontro in ulteriori elementi oggettivi. Solo se gravi, precise e concordanti possono contribuire al convincimento del giudice. La valutazione resta affidata al giudice di merito, mentre la Cassazione verifica solo la correttezza logico-giuridica della decisione. Serve quindi un uso prudente, per evitare accertamenti fondati su prove deboli.