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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11872 del 30 aprile 2026, ha chiarito che la coincidenza tra domicilio del contribuente e sede della ditta individuale non giustifica automaticamente l’accesso domiciliare della Guardia di Finanza senza la presenza di gravi indizi di evasione. Il caso riguardava un accertamento fiscale fondato su verifiche svolte presso l’abitazione del contribuente. La Suprema Corte ha distinto tra locali destinati all’attività economica, locali ad uso promiscuo e abitazioni private, ribadendo che per l’accesso domiciliare serve un’autorizzazione motivata basata su elementi concreti. La semplice indicazione della sede legale presso l’abitazione non basta a dimostrare l’uso professionale dei locali. Inoltre, il giudice tributario deve verificare non solo l’esistenza formale dell’autorizzazione del PM, ma anche la reale consistenza dei gravi indizi posti a fondamento dell’accesso. La decisione rafforza le garanzie del contribuente nelle verifiche fiscali domiciliari.