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Il lavoro straordinario può essere richiesto anche ai lavoratori stagionali, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi. L’orario medio settimanale non può superare le 48 ore, comprese le ore straordinarie, mentre il limite ordinario annuo è generalmente fissato in 250 ore salvo deroghe previste dai CCNL o situazioni eccezionali. Le ore aggiuntive devono essere retribuite con maggiorazioni economiche oppure compensate tramite riposi compensativi attraverso la banca ore. Questo sistema consente di accantonare le ore eccedenti e utilizzarle successivamente come permessi o recuperi. I contratti possono prevedere anche la forfettizzazione dello straordinario, riconoscendo un importo fisso indipendentemente dalle ore effettivamente svolte. Per i lavoratori stagionali restano garantiti il riposo giornaliero di 11 ore e quello settimanale di 24 ore consecutive. Alcuni contratti prevedono inoltre recuperi delle ore lavorate nei periodi di minore attività produttiva.