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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17022 depositata il 12 maggio 2026, ha chiarito che non integra il reato di malversazione l’uso per fini personali leciti dei finanziamenti Covid concessi ai professionisti con garanzia del Fondo PMI. Il caso riguardava un commercialista condannato per aver destinato a un familiare un mutuo da 25.000 euro ottenuto ai sensi dell’articolo 13, lettera m), del DL n. 23/2020. Secondo la Suprema Corte, per i professionisti la normativa emergenziale richiedeva solo il danno subito a causa della pandemia, senza imporre uno specifico vincolo legale di destinazione delle somme. Non è quindi possibile estendere automaticamente ai professionisti le finalità previste per le PMI. In assenza di uno scopo previsto dalla legge o dal contratto di mutuo, l’impiego delle somme per esigenze personali non configura il reato previsto dall’articolo 316-bis c.p.