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La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non impone necessariamente il ricorso alla transazione fiscale prevista dall’art. 88 CCII. Il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo opera infatti solo nei limiti della compatibilità, senza consentire un’applicazione automatica di istituti pensati per procedure diverse. La Corte ha valorizzato l’autonomia del concordato minore, caratterizzato da una struttura semplificata e dal ruolo centrale dell’Organismo di composizione della crisi. Ne deriva che la presenza di debiti fiscali non richiede il previo parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate né l’attivazione della disciplina della transazione tributaria. Allo stesso modo, non si applica automaticamente il cram down fiscale. L’omologazione forzosa resta possibile secondo le regole proprie del concordato minore, valutando caso per caso la compatibilità delle norme richiamate.