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Con il provvedimento prot. n. 171016/2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica previste dall’articolo 10-octies dello Statuto del contribuente. Il nuovo istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023 e disciplinato dal decreto del 24 giugno 2025, è riservato a specifici soggetti qualificati, tra cui associazioni di categoria, ordini professionali, enti pubblici, amministrazioni statali e rappresentanze nazionali. Le istanze, redatte in forma libera ed esenti da bollo, devono essere trasmesse in via telematica, di regola tramite PEC, all’ufficio competente individuato in base alla natura e al domicilio fiscale dell’istante. Il provvedimento disciplina anche regolarizzazione, integrazione documentale, sospensione dei termini e cause di improcedibilità. La consulenza non può riguardare questioni già oggetto di controlli o procedimenti non definiti. Le risposte saranno scritte, motivate e pubblicate sul sito dell’Agenzia.