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L’ordinanza n. 16844/2026 della Corte di Cassazione ha ribadito che il socio accomandante di una società in accomandita semplice non risponde direttamente dei debiti IVA e IRAP della società per il solo fatto di essere socio. La Corte ha chiarito che l’accomandante non possiede legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni tributarie sociali, a differenza del socio accomandatario che risponde illimitatamente delle obbligazioni della società. La responsabilità dell’accomandante può sorgere soltanto nelle ipotesi previste dalla legge, come la violazione del divieto di immistione nella gestione o l’utilizzo del proprio nome nella ragione sociale. Anche dopo la cancellazione della società, il Fisco può agire nei suoi confronti esclusivamente nei limiti delle somme o dei beni effettivamente ricevuti in sede di liquidazione. La decisione rafforza le tutele dei soci accomandanti e impone all’Amministrazione finanziaria di dimostrare concretamente i presupposti che giustificano l’estensione della responsabilità tributaria.