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L’ordinanza n. 19180/2026 della Cassazione stabilisce che la notifica effettuata per irreperibilità assoluta è nulla se il messo notificatore non documenta in modo concreto le ricerche svolte per rintracciare il destinatario. Non è sufficiente indicare genericamente una richiesta di visura anagrafica o altre verifiche non dettagliate. La relata deve consentire di comprendere quali accertamenti siano stati compiuti e con quali risultati. La Corte evidenzia che tale documentazione rappresenta un requisito essenziale per utilizzare la procedura semplificata prevista dall’art. 60 del DPR 600/1973. In assenza di tali elementi, la notifica non produce effetti giuridici validi e non interrompe la prescrizione del credito. La decisione rafforza l’orientamento secondo cui l’effettiva attestazione delle ricerche costituisce un presupposto imprescindibile per garantire la legittimità della notificazione e la tutela del contribuente.