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Con l’ordinanza n. 11695/2026 la Cassazione ha precisato che la classificazione contabile di una partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie non è sufficiente per beneficiare del regime della participation exemption. Occorre verificare la reale finalità economica dell’investimento e la volontà dell’impresa di mantenerlo stabilmente nel proprio patrimonio. Se l’acquisto è effettuato con finalità speculative o in vista di una futura cessione programmata, la partecipazione deve essere iscritta nell’attivo circolante e non può accedere al regime PEX. La Corte ha inoltre ribadito che l’Amministrazione finanziaria può sindacare le classificazioni di bilancio quando risultino incoerenti con la sostanza economica dell’operazione. Nel caso esaminato, la partecipazione era stata acquistata con l’obiettivo di essere rivenduta dopo l’ottenimento di specifiche autorizzazioni. Tale circostanza ha portato al disconoscimento dell’esenzione fiscale sulla plusvalenza realizzata con la successiva cessione.