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La Cassazione, con l’ordinanza n. 13188/2026, ha confermato che nelle cessioni immobiliari effettuate da società in liquidazione nell’ambito del regime agevolato previsto dalla Finanziaria 2007 continua ad applicarsi il criterio del valore normale. La controversia riguardava una vendita di un’area edificabile per un corrispettivo notevolmente inferiore rispetto al valore stimato dall’Amministrazione finanziaria. Secondo la Corte, la normativa speciale introduce una presunzione legale che impone di assumere come base imponibile un valore non inferiore a quello normale del bene. Il contribuente non può limitarsi a dimostrare di aver percepito il prezzo indicato nell’atto. La disciplina speciale prevale infatti sulle successive norme che hanno ridimensionato il ruolo del valore normale nelle plusvalenze immobiliari. L’unica tutela prevista consisteva nella possibilità di optare per la determinazione catastale del valore, facoltà che nel caso esaminato non era stata esercitata dai contribuenti.