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La Cassazione, con le ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 15 giugno 2026, chiarisce i limiti di utilizzo delle risultanze bancarie negli accertamenti tributari. Se il contribuente contesta in modo specifico l’assenza, l’inidoneità o la mancata conoscibilità dell’autorizzazione alle indagini finanziarie, l’Amministrazione deve consentire la verifica degli elementi essenziali del provvedimento. L’autorizzazione, pur avendo natura preparatoria, assume rilevanza esterna perché legittima l’accesso a dati personali e finanziari. Deve quindi essere possibile accertarne esistenza, data, presupposti, ambito soggettivo e oggettivo, nonché il collegamento con i dati utilizzati nell’accertamento. Un semplice richiamo nell’avviso non è sufficiente. In mancanza di elementi verificabili, le risultanze bancarie diventano inutilizzabili e non possono fondare la pretesa fiscale, ferma restando la validità dell’atto per le parti basate su altri elementi.