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La Cassazione, con l’ordinanza n. 19480 del 12 giugno 2026, ha chiarito che l’avviso bonario INPS inviato tramite raccomandata può interrompere la prescrizione dal momento in cui entra nella sfera di conoscibilità del destinatario. In caso di temporanea assenza, quindi, rileva il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale, senza dover attendere i dieci giorni della compiuta giacenza. Il caso riguardava contributi dovuti alla Gestione separata per il 2010, ritenuti prescritti dalla Corte d’appello. Secondo la Cassazione, però, l’avviso bonario ha natura di atto stragiudiziale di costituzione in mora e non segue le regole proprie della notificazione degli atti impositivi. Opera, invece, la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c., salvo prova contraria del destinatario. La causa torna quindi al giudice di merito per un nuovo esame.