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Con la sentenza n. 19886/2026, la Cassazione chiarisce che, ai fini della liquidazione IVA di gruppo, il controllo richiesto dall’art. 73, comma 3, del DPR 633/1972 non può essere verificato solo in termini formali. Le partecipazioni sottoposte a sequestro preventivo restano intestate alla società, ma non consentono più l’esercizio dei diritti amministrativi, compreso il voto, che passa al custode giudiziario. Di conseguenza, tali azioni o quote non possono essere conteggiate per verificare il possesso di oltre il 50% necessario all’accesso al regime. Per la Corte, infatti, senza la possibilità concreta di indirizzare le decisioni della controllata viene meno il controllo effettivo richiesto dalla disciplina. È legittimo anche il ricorso alla procedura automatizzata ex art. 54-bis, in assenza di lesione del contraddittorio. Resta invece da riesaminare la possibile disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.