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La Cassazione, con l’ordinanza n. 21421 del 24 giugno 2026, ribadisce che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR non opera automaticamente solo perché le prestazioni sono rese agli associati. L’ente deve dimostrare che l’attività remunerata sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, come risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto. Nel caso esaminato, un’associazione di categoria aveva percepito corrispettivi per servizi di consulenza in materia di lavoro e adempimenti connessi, sostenendone la natura istituzionale. La Cassazione ha confermato la decisione sfavorevole all’ente, valorizzando il contenuto dello statuto, incentrato sulla tutela collettiva della categoria e non su servizi individuali agli iscritti. Le clausole generiche non bastano: senza un chiaro fondamento statutario, i corrispettivi possono essere riqualificati come proventi commerciali imponibili.