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La cartella ipotecaria documentale al portatore prevista dal diritto svizzero non rientra tra i mezzi di pagamento soggetti agli obblighi dichiarativi valutari alla frontiera. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 21253 del 22 giugno 2026, escludendo l’applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione previste in materia di circolazione transfrontaliera di valori. Secondo la Suprema Corte, tale documento non può essere assimilato al denaro contante, poiché non è liberamente trasferibile a qualsiasi soggetto mediante semplice consegna e non consente un utilizzo immediato come mezzo di pagamento. La cartella ipotecaria svizzera ha infatti natura di garanzia reale collegata a uno specifico rapporto di finanziamento e la sua circolazione è soggetta a precisi vincoli. La decisione ribadisce il principio di stretta interpretazione delle norme sanzionatorie, escludendo estensioni analogiche oltre i casi previsti dalla legge.