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Con l’ordinanza n. 13731/2026, la Cassazione ha confermato la validità del licenziamento comunicato tramite e-mail ordinaria, quando l’atto scritto sia effettivamente giunto a conoscenza del lavoratore. Secondo la Corte, il requisito essenziale previsto dall’articolo 2 della legge n. 604/1966 è la forma scritta del recesso, mentre le modalità di invio indicate dal CCNL, come PEC o raccomandata, riguardano solo la fase di trasmissione. La violazione di tali modalità non comporta quindi l’inefficacia del licenziamento, salvo che la clausola collettiva preveda espressamente una forma convenzionale a pena di validità. Nel caso esaminato, il recesso è stato ritenuto legittimo anche sotto il profilo sostanziale, essendo fondato su addebiti disciplinari accertati. Irrilevante, inoltre, la questione relativa alla prova del possesso di una PEC da parte del lavoratore.