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Con la risposta a interpello n. 134/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime agevolativo previsto dall’articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo settore per gli acquisti immobiliari degli ETS. La vendita dell’immobile entro cinque anni dall’acquisto non comporta automaticamente la decadenza dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, se il bene è stato effettivamente utilizzato dall’ente, in via diretta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il termine quinquennale rappresenta infatti il limite massimo entro cui deve realizzarsi la destinazione dichiarata, non un vincolo minimo di detenzione. Lo stesso principio vale in caso di successiva locazione a terzi. Resta però necessario verificare la concreta strumentalità del bene rispetto agli scopi solidaristici dell’ente. In caso di cessione, l’eventuale plusvalenza può assumere rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.