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Con la risposta n. 138/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la liquidazione ordinaria di una società aderente al concordato preventivo biennale non determina automaticamente la cessazione degli effetti del CPB. La fuoriuscita opera solo quando la liquidazione comporta minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi superiori al 30% rispetto a quelli concordati, secondo l’articolo 19 del D.Lgs. n. 13/2024 e il decreto MEF 14 giugno 2024. Nel caso esaminato, una sas, dopo il recesso dei soci accomandanti, resta con la sola socia accomandataria, socia d’opera, e viene posta in liquidazione. L’Agenzia precisa che il reddito del periodo ante liquidazione e quello della fase liquidatoria devono essere imputati per trasparenza all’unico socio rimasto, anche se non ha conferito capitale. Ai soci receduti si applica invece il regime fiscale del recesso previsto dall’articolo 20-bis del TUIR.