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La direttiva dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il professionista non risponde automaticamente degli illeciti tributari del cliente per il solo fatto di aver predisposto o trasmesso la dichiarazione. Il concorso previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 richiede la prova di un contributo consapevole e causalmente rilevante, materiale o psicologico, che abbia ideato, promosso o agevolato la violazione. Non è necessario che il consulente abbia conseguito un vantaggio economico personale, che rappresenta soltanto un possibile elemento indiziario. Gli uffici devono svolgere un’istruttoria approfondita e notificare al professionista uno specifico atto di contestazione, motivando la partecipazione, il nesso causale e gli elementi probatori raccolti. Le sanzioni devono essere proporzionate all’effettivo ruolo svolto. In presenza di condotte ripetute o schemi fraudolenti proposti a più clienti, i controlli possono estendersi all’intero portafoglio professionale, con possibili conseguenze anche penali. Diventa essenziale conservare pareri, comunicazioni e raccomandazioni che documentino il dissenso rispetto alle scelte illecite.