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L'Interpello n. 2/2026 chiarisce che la stessa persona non può svolgere contemporaneamente le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria nella medesima struttura. Pur in assenza di un divieto espresso, il Ministero fonda la propria interpretazione sui principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni previsti dal Testo unico sulla sicurezza. Il RLS rappresenta infatti gli interessi dei lavoratori e collabora con il sistema aziendale di prevenzione, mentre l'ufficiale di polizia giudiziaria esercita poteri ispettivi e repressivi nell'interesse pubblico. La sovrapposizione dei due incarichi comprometterebbe l'equilibrio del sistema di vigilanza. L'indicazione assume rilievo anche per altre amministrazioni pubbliche chiamate a organizzare correttamente le proprie strutture di controllo e prevenzione.