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Le Corti di giustizia tributaria di Padova e Salerno bocciano gli accertamenti fondati esclusivamente su un basso punteggio ISA o sullo scostamento dalle medie di ricarico del settore. Gli ISA, disciplinati dall’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, hanno principalmente una funzione premiale e di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, ma non costituiscono autonomi strumenti di accertamento. Un risultato inferiore a 6 può quindi giustificare l’avvio delle verifiche, non la presunzione di ricavi non dichiarati. La rettifica richiede ulteriori indizi oppure gravi incongruenze dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Anche il confronto con le percentuali di ricarico deve rispettare criteri di effettiva comparabilità, considerando dimensioni, attività, collocazione territoriale e volume d’affari dell’impresa. Non sono pertanto attendibili ricostruzioni basate su operatori troppo eterogenei oppure soltanto sui contribuenti più virtuosi, prive di riscontri riferibili alla concreta realtà economica dell’impresa verificata e al suo mercato di riferimento nel periodo considerato.