Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La postergazione dei finanziamenti dei soci prevista dall’articolo 2467 c.c. può applicarsi anche alle società cooperative, ma non automaticamente. Con l’ordinanza n. 23727/2026, la Cassazione richiede al giudice di verificare concretamente se il socio finanziatore disponga di poteri informativi paragonabili a quelli riconosciuti al socio di una S.r.l. dall’articolo 2476 c.c. Non basta che il socio conosca effettivamente la crisi: devono ricorrere le condizioni oggettive dell’eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto oppure una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento. La postergazione può riguardare anche crediti commerciali quando una dilazione anomala e sistematica dei pagamenti svolga, nella sostanza, una funzione finanziaria. Occorre però valutare la durata del ritardo, le condizioni normalmente praticate e i rapporti tra le parti. Restano esclusi i prestiti sociali tutelati dalla legge n. 205/2017. La decisione impone dunque un esame puntuale dell’assetto organizzativo, dei diritti informativi e della situazione economico-finanziaria della cooperativa finanziata.