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Con la risposta n. 151 del 23 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la prevalenza delle materie prime aziendali non è sufficiente per determinare catastalmente il reddito derivante da attività agricole connesse. È necessario anche che il prodotto ottenuto dalla manipolazione o trasformazione rientri tra quelli individuati dal D.M. 13 febbraio 2015. Il caso riguarda una società agricola che produce elaborati crudi pronti da cuocere, utilizzando prevalentemente carne proveniente dai propri allevamenti avicoli. Pur potendo qualificarsi civilisticamente come agricola connessa, l’attività beneficia dell’articolo 32 del TUIR soltanto se le preparazioni rientrano nelle lavorazioni richiamate dal decreto. Per i prodotti a base di carne, il beneficio è limitato, tra gli altri, a carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. Le preparazioni non comprese nella tabella ministeriale restano escluse dal reddito agrario e sono assoggettate alla determinazione forfetaria del reddito d’impresa prevista dall’articolo 56-bis del TUIR, pur mantenendo natura agricola.