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La Cassazione, con l’ordinanza n. 23911/2026, ha escluso la sanzione per indebita compensazione quando il credito IVA, pur maturato in un’annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa, risulti effettivamente esistente e spettante. La mancata esposizione nel modello dichiarativo costituisce una violazione formale riguardante le modalità di emersione e rappresentazione del credito, ma non lo trasforma in un credito inesistente o non spettante. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto la sussistenza sostanziale dell’eccedenza IVA dopo la verifica documentale. Pertanto, una volta applicata la sanzione prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 471/1997 per l’omessa dichiarazione, non può essere irrogata anche quella disciplinata dall’articolo 13 per l’utilizzo del credito. Una simile duplicazione sanzionatoria colpirebbe più volte le conseguenze della medesima condotta formale, violando il principio del ne bis in idem recepito anche nell’ordinamento tributario.