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Una comunicazione di anomalia ISA sulle rimanenze ultrannuali può derivare dall’errata classificazione degli immobili costruiti dall’impresa in propria promozione e destinati alla vendita. Tali beni, in assenza di un contratto con un committente, non costituiscono lavori su ordinazione disciplinati dall’articolo 93 del TUIR, ma prodotti in corso o finiti ai sensi dell’articolo 92. Nel caso esaminato, gli importi erano corretti, ma indicati nei righi ISA relativi alle commesse ultrannuali. La riclassificazione nei righi appropriati ha modificato sensibilmente i punteggi ISA, senza incidere sul reddito imponibile, sull’IRES, sull’IRAP o sui valori del concordato preventivo biennale 2024-2025. La regolarizzazione richiede la presentazione delle dichiarazioni integrative, il ravvedimento delle violazioni ISA e la risposta alla comunicazione di compliance. Il peggioramento del punteggio relativo al 2024 non comporta, da solo, la decadenza dal CPB né la perdita dei benefici premiali riconosciuti per le annualità concordate.