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La Cassazione, con l’ordinanza n. 24407 del 3 agosto 2026, restringe l’utilizzo della testimonianza scritta nel processo tributario. Il mezzo istruttorio, introdotto dalla legge n. 130/2022 attraverso la modifica dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 546/1992, non può essere ammesso sulla base della sola rilevanza dei fatti dedotti. La parte deve dimostrarne l’effettiva necessità ai fini della decisione, chiarendo perché le circostanze indicate non possano essere provate mediante la documentazione già acquisita. Nel caso esaminato, relativo a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la richiesta della società contribuente è stata respinta perché priva di una specifica motivazione sull’indispensabilità della prova. L’orientamento attribuisce quindi al giudice tributario un ampio margine valutativo e rischia di confinare la testimonianza a un ruolo residuale. I difensori dovranno formulare capitoli puntuali e spiegare perché le dichiarazioni dei testimoni siano imprescindibili per ricostruire i fatti e superare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria poste a fondamento degli accertamenti fiscali contestati.