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Con la risposta a interpello n. 168/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la permuta di terreni appartenenti a un maso chiuso non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite al momento dell’acquisto o della donazione. Nel caso esaminato, il proprietario intendeva scambiare porzioni di terreno con quelle di un altro maso, mantenendo invariata la superficie complessiva. L’operazione era stata autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi, competente a valutare le modifiche alla consistenza del fondo. Secondo l’Agenzia, la disciplina del maso chiuso è autonoma rispetto a quella del compendio unico: il beneficio fiscale è subordinato principalmente all’impegno dell’acquirente a condurre direttamente il maso per dieci anni. Pertanto, la permuta non comporta la perdita delle esenzioni dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, purché sia eseguita conformemente all’autorizzazione e prosegua la conduzione diretta per l’intero periodo previsto dalla normativa, senza alterare l’equilibrio economico e produttivo dell’azienda agricola.