Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La risoluzione della transazione fiscale per inadempimento del cedente non determina il ripristino della responsabilità solidale del cessionario d’azienda. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 9/2026, relativa a una cessione effettuata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’esonero previsto dall’articolo 14, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997 opera in via definitiva. Una diversa interpretazione esporrebbe l’acquirente alle conseguenze di una condotta del cedente estranea alla sua sfera di controllo, riducendo l’interesse dei terzi a partecipare alle operazioni di risanamento. La successiva risoluzione della transazione fiscale produce quindi effetti nei rapporti tra il debitore e l’Amministrazione finanziaria, senza pregiudicare la posizione già acquisita dal cessionario in buona fede. La tutela viene meno soltanto quando la cessione sia stata realizzata in frode dei crediti tributari, comprese le operazioni simulate o finalizzate a sottrarre beni alla garanzia erariale.