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Le somme trasferite nell’ambito di un accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche restano fuori dal campo IVA quando costituiscono esclusivamente il rimborso dei costi sostenuti per perseguire obiettivi di interesse comune. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 167/2026. Il caso riguarda un contributo erogato da un Comune a un Consorzio pubblico, incaricato di realizzare interventi di ammodernamento e potenziamento di un impianto sportivo. Le risorse erano destinate alla copertura delle spese effettive, soggette a rendicontazione, senza margini di utile o altre remunerazioni. In assenza di uno scambio tra una prestazione individualizzabile e un corrispettivo, manca il presupposto oggettivo previsto dall’articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972. La qualificazione IVA dipende, tuttavia, dalla concreta struttura del rapporto: l’esclusione opera soltanto se l’accordo configura un’effettiva collaborazione istituzionale e non cela una prestazione di servizi remunerata.