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Il commercialista nominato assessore può ottenere l’esonero dalla formazione professionale continua anche se l’incarico non deriva da un’elezione diretta. Lo ha chiarito il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 20/2026, interpretando in senso estensivo l’articolo 8, comma 1, lettera d), del Regolamento FPC. La disposizione mira infatti ad agevolare gli iscritti impegnati nello svolgimento di funzioni pubbliche nell’interesse della collettività; pertanto, la modalità di conferimento della carica non può assumere valore decisivo. Rilevano, invece, la natura pubblica dell’incarico e le tutele riconosciute dalla legge. Gli articoli 79 e 81 del Testo unico degli enti locali consentono ai componenti delle giunte comunali di usufruire di permessi e dell’aspettativa non retribuita per lo svolgimento del mandato. Di conseguenza, l’esonero può essere riconosciuto anche al professionista entrato in Giunta mediante nomina, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa, senza estendere automaticamente il beneficio a qualsiasi incarico pubblico non elettivo conferito attraverso una nomina.