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Gli strumenti digitali utilizzati nell’attività professionale possono concorrere alla ricostruzione dei ricavi non dichiarati quando le relative informazioni trovano riscontro in ulteriori elementi probatori. Lo ha affermato la CGT di primo grado di Vicenza, con la sentenza n. 304/2026. Nel caso esaminato, riguardante un’attività di tatuaggi e piercing, l’Amministrazione finanziaria aveva utilizzato dati ricavati da Google Calendar, cartelle iCloud, email, schede anamnestiche, ricevute, buoni omaggio e dichiarazioni rese dai clienti. Secondo i giudici, la pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti era sufficiente a dimostrare l’inattendibilità della contabilità e a legittimare l’accertamento analitico-induttivo. La contribuente non ha fornito prove idonee a superare la ricostruzione dell’Ufficio, né sul numero delle prestazioni né sui prezzi applicati. Il maggior reddito accertato ha inoltre inciso sulla permanenza nel regime forfetario.