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Il termine di 60 giorni per impugnare un avviso di accertamento può decorrere anche dalla data in cui il contribuente ne abbia acquisito piena ed effettiva conoscenza, pur in assenza di una rituale notificazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026. Nel caso esaminato, il contribuente aveva ricevuto materialmente l’atto il 12 giugno 2019, a seguito di un accesso documentale, ma aveva presentato ricorso soltanto il 13 novembre successivo. La Suprema Corte ha distinto la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento dalla decorrenza del termine per impugnare: la prima deve essere eccepita tempestivamente dal contribuente, mentre la tardività del ricorso è rilevabile d’ufficio. La conoscenza effettiva dell’atto è quindi sufficiente a far decorrere il termine processuale, anche se la notificazione risulta nulla o inesistente, rendendo tardivo il ricorso proposto oltre i 60 giorni.