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Il credito d’imposta per il gasolio destinato all’autotrasporto, previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 33/2026, spetta alle imprese che rispettano specifici requisiti soggettivi e oggettivi. Per il trasporto merci sono agevolabili esclusivamente i veicoli di categoria N, Euro V o VI, con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate; resta escluso il trasporto in conto proprio. Per il trasporto di persone, invece, sono ammessi autobus M2 e M3 Euro V o VI, senza soglia minima di massa. Possono rientrare nel beneficio anche i veicoli detenuti in leasing o noleggio, limitatamente ai periodi di effettiva disponibilità. Il gasolio deve essere destinato alla trazione del mezzo. Intanto, l’Associazione Nazionale Commercialisti ha chiesto la proroga del termine del 15 settembre 2026, ritenendo troppo breve la finestra per verificare requisiti, consumi e importi e predisporre correttamente le domande. La piattaforma è infatti operativa soltanto dal 1° settembre, subito dopo il periodo agevolato.