Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
In materia di Superbonus e bonus edilizi, la truffa ai danni dello Stato può perfezionarsi già con la creazione di un credito d’imposta fittizio, senza che sia necessario il successivo utilizzo in compensazione o la cessione a terzi. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33224/2026. Nel caso esaminato, i crediti fiscali erano collegati a interventi edilizi che, secondo l’accusa, non risultavano effettivamente realizzati nella misura attestata dalla documentazione. Per la Suprema Corte, il momento decisivo coincide con l’esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 121 del DL n. 34/2020 e con la conseguente formazione del credito fiscale. La possibilità di esercitare l’opzione prima dell’ultimazione complessiva dei lavori non consente, infatti, di attribuire valore fiscale a prestazioni inesistenti. Può inoltre configurarsi il concorso tra i reati tributari legati alle fatture false e la truffa quando viene conseguito un profitto ulteriore rispetto alla sola evasione fiscale.