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Il decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026) chiarisce che, dal CPB 2026-2027, l’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024 è priva di effetti. Si tratta, in particolare, dell’applicazione degli ISA nel periodo precedente e dell’assenza, al 31 dicembre, di debiti tributari o contributivi scaduti pari o superiori a 5.000 euro, salvo regolarizzazione nei termini. La nuova disciplina distingue quindi l’inefficacia originaria dell’adesione dalla decadenza, che presuppone invece un concordato validamente perfezionato e il successivo venir meno delle condizioni richieste. Secondo questa ricostruzione, il principio dovrebbe valere anche per le precedenti edizioni del CPB: se i requisiti mancavano già al momento dell’adesione, il concordato non produce effetti e non vincola ai valori concordati. Il contribuente dovrà quindi rideterminare imposte e contributi sui valori effettivi ed eventualmente presentare dichiarazioni integrative. Se l’integrativa è a favore si applica la sanzione fissa; se è a sfavore, quella proporzionale prevista per la dichiarazione infedele.